In maggio la legislazione è stata tutta ancora incentrata sull’emergenza COVID-19 e sulle sfide sociali ed economiche della “Fase 2”, anche nel settore della migrazione.
Il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. del 19 maggio 2020, n.34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), al suo articolo 103 prevede una “Emersione di rapporti di lavoro”, una regolarizzazione dei rapporti per stranieri impiegati in alcuni specifici settori produttivi. La previsione normativa è dunque incentrata sulle esigenze del mercato del lavoro (circa un mese dopo la pubblicazione del decreto flussi) più che su quelle di regolarizzazione sul piano del soggiorno delle centinaia di migliaia di stranieri presenti sul territorio senza il necessario permesso.
Dal 1° giugno al 15 luglio sarà possibile presentare domanda per far emergere un rapporto di lavoro irregolare e contestualmente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno laddove il lavoratore straniero non ne fosse in possesso. Sono stati presi in considerazione il settore primario e quello del lavoro domestico.
Già al primo comma dell’articolo 103 si delineano due diverse strade di regolarizzazione.
1) Seguendo la prima, i datori di lavoro potranno assumere un cittadino straniero presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.
Per la prova della presenza dello straniero alla data dell’8 marzo sembra che il legislatore abbia scelto la strada del foto-segnalamento e/o della dichiarazione di presenza o altro documento con data certa che la dimostri, ma la questione è tutt’altro che definita. Per chi ha già un valido permesso di soggiorno, questa procedura implica solo la regolarizzazione lavorativa, la quale peraltro poteva anche prima del decreto avvenire tramite l’INPS. Per chi non è in possesso di un valido titolo di soggiorno – e qui è la vera novità – l’assunzione e la regolarizzazione lavorativa consentiranno di ottenerlo. La procedura prevede l’intervento dello Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di lavoro e della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
2) La seconda strada di regolarizzazione prevede che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, potranno presentare domanda per ottenere un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata di sei mesi, valido solo in Italia. Questo permesso potrà essere convertito in un permesso di lavoro, se il cittadino straniero viene assunto durante i sei mesi di validità del permesso e dimostra lo svolgimento di una attività lavorativa nei settori di cui sopra (agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico).
Per gli aspetti tecnico-pratici è stato pubblicato in data 27 maggio un decreto attuativo, che descrive puntualmente le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020), nonché due circolari del Ministero dell’Interno pubblicate il 30 maggio, la prima del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la seconda del Dipartimento di pubblica sicurezza indirizzata alle Questure.
Un aspetto particolarmente interessante da verificare è la partecipazione alle procedure di regolarizzazione dei richiedenti asilo denegati o in attesa di responso dalle commissioni territoriali o dai tribunali.
Per quel che riguarda la giurisprudenza, in maggio alcuni tribunali si sono pronunciati sul trattenimento dei migranti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio a fronte del grave impatto dell’emergenza sanitaria su situazioni già problematiche di sovraffollamento e difficile convivenza nei centri di accoglienza e nei centri per il rimpatrio, con le conseguenti gravi preoccupazioni sollevate da numerose organizzazioni e avvocati operanti nel settore.
Sara Morlotti, Settore Legislazione Fondazione ISMU
Milano, 4.6.2020