In questa pagina: Norvegia, Spaga, Svezia, Guida EASO.
EU e Norvegia
Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway
European Commission – EMN, July 2018
Il testo rappresenta la sintesi di uno studio – che copre il periodo 2014-2017 ‒ sugli approcci utilizzati nei diversi Paesi europei per l’integrazione, il rimpatrio volontario dei msna presenti, le misure messe in campo riguardo ai msna scomparsi, la condizione dei msna che si avvicinano al compimento dei 18 anni di età e i supporti loro offerti per accompagnare la transizione all’autonomia.
La maggior parte dei msna si vedono riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, e in ogni caso viene garantito un permesso temporaneo di soggiorno fino all’esito della richiesta. Alcuni Stati prevedono anche altri tipi di permessi di soggiorno, come il permesso per motivi umanitari, per cure mediche, o in quanto vittime di tratta.
Sono diverse le istituzioni che si prendono in carico i msna: i ministeri, le autorità locali, le organizzazioni non governative, i tribunali, eccetera. Gli enti locali giocano un ruolo chiave nell’accoglienza e integrazione dei msna, spesso essendo loro stessi tutori. Le ONG offrono in molti Paesi servizi legati all’educazione, ai corsi di lingua, alla consulenza legale e psicologica, all’orientamento e garantiscono progetti per il sostegno ai care leavers.
Il documento indica che i msna hanno il diritto di essere presi in carico esattamente come tutti gli altri minori. Tuttavia, in alcuni Paesi l’essere o meno richiedenti asilo determina opportunità di percorsi differenti.
In merito all’accoglienza, vengono identificate due modalità di gestione: la prima prevede l’accoglienza dei msna in un centro per minori fino al compimento della maggiore età, la seconda prevede un’accoglienza step by step, dapprima in strutture “ponte”, temporanee e poi il collocamento definitivo, fino al compimento dei 18 anni, in sistemazioni dedicate. L’affido familiare è presente in circa la metà dei Paesi indagati, mentre in circa un terzo sono stati istituiti percorsi ad hoc per i msna vittime di traffico di esseri umani.
Nella gran parte degli Stati membri dell’UE vi è un accesso automatico al sistema di istruzione ed educazione per tutti i msna. Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, un terzo degli Stati non prevede alcuna restrizione per i msna in possesso di un certificato di residenza, mentre in altri casi vi sono politiche più restrittive, come ad esempio la richiesta di un’autorizzazione al lavoro. In generale, vengono indicati limiti per quanto riguarda l’età, le ore lavorate e il tipo di lavoro che si può svolgere. Solo pochi Paesi hanno invece specifici programmi di accompagnamento al lavoro per i msna.
Il documento dedica ampio spazio alla transizione alla maggior età dei msna. Circa un terzo degli Stati indagati prepara un piano di supporto alla vita indipendente, oppure accoglie il minore in strutture dedicate che lo accompagnano all’autonomia.
In termini di supporto, il raggiungimento della maggiore età porta con sé significativi cambiamenti in merito all’accesso alle misure di integrazione previste per i msna.
Il rapporto, infine, fornisce indicazioni in merito al rimpatrio assistito, ai minori scomparsi e alla prevenzione delle fughe dai centri di accoglienza, al tema della definizione del “migliore interesse per il minore”.
Spagna
Study of the approaches to unaccompanied foreign minors following status determination
EMN – Deputy General Directorate for Legal Affairs (Co-ordinator of the National Contact Point for the European Migration Network), 2017
In Spagna, lo status di minori dei Minori stranieri non accompagnati ha la precedenza sulla loro condizione di stranieri: ogni azione viene intrapresa nel supremo interesse del minore e dunque sono soggetti alla legge 1/1996 sulla protezione giuridica dei minori.
I Msna presenti in Spagna possono trovarsi sotto una di queste condizioni:
a) essere beneficiari di protezione internazionale, quando soddisfano i requisiti generali ai sensi della legge 12/2009, del 30 ottobre, che regola il diritto di asilo e la protezione sussidiaria (la loro domanda viene trattata come urgente)
b) essere beneficiari di un permesso di soggiorno, quando è stato dimostrato che per loro è impossibile tornare alla famiglia o al paese di origine e, in tutti i casi, sono trascorsi nove mesi da quando il minore è stato consegnato ai servizi di protezione dei minori competenti;
c) essere affidati ai servizi per i minori delle regioni autonome: mentre si attende che vengano svolte le pratiche per il rimpatrio assistito o la relocation, o che venga elaborata la procedura di protezione internazionale, i minori rimangono sotto la custodia del servizio pubblico di protezione dei minori di quella regione autonoma.
In tutti i casi, essi sono legalmente soggiornanti e godono del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, ai servizi e alle prestazioni sociali di base, alle stesse condizioni dei minori spagnoli. Per garantire l’adeguata presa in carico, i Msna sono affidati a un servizio di protezione dell’infanzia (misto o specifico) che fornisce una copertura completa delle loro esigenze.
I Msna hanno accesso completo al sistema sanitario nazionale alle stesse condizioni dei bambini spagnoli; tale copertura può continuare quando raggiungono la maggiore età o meno, a seconda della condizione giuridica. Hanno diritto (e se hanno meno di 16 anni, anche il dovere) all’educazione alle stesse condizioni dei bambini spagnoli. In generale, non esistono percorsi educativi specificamente progettati per i Msna oltre a quelli per i bambini stranieri in generale: si tratta di corsi di lingua, corsi di integrazione, ecc. La necessità di accedere a questi corsi è valutata dagli insegnanti sotto la supervisione della Procura della Repubblica. Infine, hanno il diritto di lavorare alle stesse condizioni dei bambini spagnoli (l’età minima di lavoro, in genere, è di 16 anni), a patto che l’organismo che ha la loro tutela o custodia valuti tale scelta appropriata.
Ai Msna cui viene concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, tale status viene confermato al raggiungimento della maggiore età. Ai fini della residenza, in ogni caso, come qualsiasi beneficiario di protezione internazionale, hanno un permesso di soggiorno e di lavoro. I minori in possesso di un permesso di soggiorno possono richiederne il rinnovo secondo la procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno temporaneo non lucrativo, con alcune caratteristiche speciali per i minori che lo rendono più flessibile. Inoltre, quando raggiungono la maggiore età o in qualsiasi momento successivo, possono richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro o qualsiasi altra autorizzazione o permesso di soggiorno previsto dalla legislazione spagnola.
Svezia
National Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination – Country Report Sweden, 2017:4
EMN, 2018
I minori non accompagnati sono emersi come uno dei principali problemi nell’agenda politica in Svezia negli ultimi anni, in particolare a seguito degli eventi del 2015, quando il Paese ha ricevuto il numero record di 35.000 domande di asilo da msna. L’Afghanistan è stato di gran lunga il paese di origine più comune, seguito da Eritrea, Siria e Somalia. La maggioranza assoluta dei minori non accompagnati è costituita da ragazzi, ma il numero di ragazze è aumentato nell’ultimo anno.
L‘Agenzia svedese per le migrazioni [Migrationsverket] e in particolare i comuni sono i soggetti che principalmente si occupano della cura dei minori non accompagnati. I comuni, in particolare, hanno la responsabilità dell’assistenza e dell’istruzione dei msna. La presa in carico pubblica normalmente termina a 18 anni, ma può essere prolungata fino a 21 anni.
L’Agenzia per le migrazioni si occupa invece del rimpatrio volontario dei msna e dell’organizzazione dell’accoglienza nel paese di origine. La polizia, infine, è responsabile per i rimpatri forzati, che tuttavia si verificano raramente.
L’incremento di msna ha portato ad alcuni cambiamenti normativi: ad esempio, nel 2016 sono stati introdotti i permessi di soggiorno temporanei ed è stato sospeso il ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione sussidiaria, compresi i minori non accompagnati. L’intero sistema, a causa degli alti numeri, è stato messo a dura prova: con un tasso di riconoscimento dello status di rifugiato dei msna intorno all’80%, l’integrazione si presenta infatti come una vera e propria sfida continua.
Va inoltre segnalato un numero crescente di minori non accompagnati che mostrano problemi di salute e/o che vivono in una situazione di irregolarità, anche con forme di sfruttamento. I msna hanno accesso alla maggior parte delle misure di integrazione già durante la procedura di domanda, facilitando in questo modo l’integrazione per coloro che alla fine ottengono un permesso di residenza. Per quanto riguarda il rimpatrio, a un numero significativo di minori non accompagnati sono stati concessi sussidi in denaro e/o sostegno in natura per il reinserimento nel paese d’origine. Per far fronte all’alto numero di msna che necessitano di accoglienza, anche al termine dell’iter di richiesta di permesso di soggiorno, è stata lanciata una nuova forma di assistenza e alloggio, definita alloggio assistito, per integrare le strutture di accoglienza esistenti come le strutture residenziali per bambini e giovani e l’affidamento familiare. Questa nuova forma di accoglienza è destinata ai giovani di età compresa tra 16 e 20 anni per i quali è progettato un supporto più limitato nella fase di transizione verso l’età adulta. Sul versante della formazione, è entrato in vigore nel 2016 un regolamento che prevede la valutazione obbligatoria delle conoscenze e della formazione pregressa degli studenti appena arrivati e fornisce indicazioni rigide sulla forma organizzativa delle “lezioni introduttive” e sul numero di ore di insegnamento per questi studenti. Normalmente, a un minore non accompagnato viene fornito un tutore legale, che decade al compimento della maggiore età. I servizi sociali comunali valutano la necessità di sostegni (ad esempio sul versante dell’alloggio attraverso gli alloggi di transizione) per quei minori non accompagnati che hanno un permesso di soggiorno al momento del raggiungimento della maggiore età.