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La Corte suprema britannica dichiara illegittimo l’accordo Regno Unito-Ruanda

La decisione della Corte suprema britannica sull’accordo tra Regno Unito e Ruanda per il trasferimento dei richiedenti asilo 

Quanto pesa sull’attuazione dell’accordo tra Italia e Albania?

Il 15 novembre scorso la United Kingdom Supreme Court, con decisione unanime dei suoi cinque componenti, ha giudicato illegittimo il controverso piano del governo britannico, annunciato nell’aprile del 2022 (e che ha già comportato costi per quasi duecento milioni di euro), di trasferire in Ruanda una parte dei richiedenti asilo che giungono nel Regno Unito traversando la Manica illegalmente con piccole imbarcazioni. Il piano britannico, si noti, è/era simile e insieme dissimile da quello italiano di cui al recente accordo con l’Albania: simile per l’idea di ospitare i richiedenti asilo in un Paese “altro”; dissimile per l’idea di affidare l’accoglienza, la decisione sul riconoscimento o meno dello status di rifugiato e l’eventuale rimpatrio alle autorità di tale Paese laddove invece l’accordo tra Italia e Albania prevede la mera materiale presenza delle persone sul suolo albanese con però una piena responsabilità delle autorità italiane quanto all’accoglienza, alla valutazione delle domande d’asilo (in Italia) e all’eventuale rimpatrio.

La Corte ha motivato il proprio giudizio di illegittimità del piano del governo britannico col rilievo secondo cui il Ruanda non può essere considerato un Paese sicuro per i richiedenti asilo. Perché c’è il rischio, per le persone meritevoli di protezione internazionale trasferite in Ruanda, di essere poi respinte nel Paese di provenienza.

“Sussistono – si legge nella pronuncia – forti ragioni per ritenere che i richiedenti asilo, se trasferiti in Ruanda, andrebbero incontro al rischio effettivo di subire ingiustizia in termini di ingiusto respingimento (refoulement) verso il Paese di provenienza”.

Questo per l’inadeguatezza, allo stato, in concreto, del sistema ruandese d’asilo (inadeguatezza, osservano tra l’altro i giudici, emersa anche nell’attuazione di un analogo piano israeliano). La Corte ha anche in generale osservato che il Ruanda non è attualmente un luogo dove i diritti umani siano pienamente rispettati riscontrandosi tra l’altro casi di omicidio, sparizione, tortura attribuibili a poteri pubblici.

Quale rilevanza può avere tale pronuncia rispetto all’attuazione dell’accordo tra Italia e Albania?

Formalmente, è chiaro, nessuna, non avendo la Supreme Court alcuna competenza a riguardo. Ma sostanzialmente la pronuncia propone una linea argomentativa interessante.

La Corte non ha contestato la possibilità, in linea di principio, di esternalizzare in tutto o in parte l’asilo. Da questo punto di vista, la pronuncia può essere valorizzata dai fautori di politiche appunto di esternalizzazione e può lasciare perplessi coloro che, invece, ritengono che ogni Stato sarebbe tenuto ad assolvere i propri obblighi in tema d’asilo in toto nel proprio territorio.

Però la Corte ha evocato un fondamentale principio che finisce per rappresentare un non piccolo né facilmente rispettabile vincolo per le politiche di esternalizzazione e cioè che comunque lo Stato nell’assolvere i propri obblighi in tema d’asilo eventualmente al di fuori dei propri confini deve garantire il medesimo standard di rispetto dei diritti cui è ordinariamente tenuto.

Trattasi di un vincolo rilevante anche per l’accordo Italia-Albania, non potendosi immaginare che una Corte italiana o europea potrebbe ragionare altrimenti a proposito della sua attuazione.

Trattasi, poi, di un vincolo, come già accennato, non facile da rispettare. Perché, come mostra bene l’esperienza, anche gli Stati, come il Regno Unito e l’Italia, in generale più rispettosi dei diritti umani per così dire faticano a rispettarli nel caso dei richiedenti asilo, specie a fronte del moltiplicarsi delle richieste di protezione, anche procedendo lungo la via ordinaria dell’accogliere e valutare nel proprio territorio. Da ciò emerge, evidente, la difficoltà estrema di assicurare un tale rispetto al di fuori dei confini.

Il Regno Unito ha cercato di farlo affidando la gestione dei casi alle autorità ruandesi (garantendo ad esse significative contropartite economiche), e secondo la Supreme Court ha fallito.

L’Italia si ripromette di farlo, invece, accollandosi per intero l’accoglienza e la giurisdizione. I relativi sviluppi saranno attentamente monitorati.

Ennio Codini, Responsabile Settore Legislazione

21 novembre 2023