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Emergenza Covid-19 e Regolarizzazione degli Immigrati: aspetti giuridici

Farm workers harvesting yellow bell peppers near Gilroy, California. Crews like this may include illegal immigrant workers as well as members of the United Farm Workers Union founded by Cesar Chavez.

In aprile le esigenze relative all’emergenza COVID-19 hanno continuato a catalizzare l’attenzione anche nel settore della disciplina dell’immigrazione.

La legge 24.4.2020, n. 27, ha convertito il decreto-legge 17.3.2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), apportandovi due aggiunte rilevanti ai fini dell’immigrazione: il nuovo art. 86bis e i nuovi commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 103.

Per quanto riguarda l’art. 86bis si stabilisce che In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione (…), sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, (…). Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione (…) i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.  Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena (…). Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture (…) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (…).

All’art 103 si prevede la sospensione fino ad agosto 2020 dei termini nei procedimenti amministrativi ed è fatta salva l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza. In particolare per quanto riguarda l’immigrazione: I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.

 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.”

 È stato pubblicato il 7 aprile 2020 il decreto interministeriale (Trasporti, Esteri, Interni, Salute) che prevede la chiusura dei porti italiani alle ONG che salvano i migranti in mare: Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la epidemia di Covid-19 costituisce una emergenza sanitaria … globale, Perciò per l’intero periodo di durata “dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di “Place of safety (luogo sicuro, ndr)”, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area italiana. In considerazione della situazione di emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus e – si legge ancora nel decreto interministeriale – dell’attuale situazione di criticità dei servizi sanitari regionali e all’impegno straordinario svolto dai medici e di tutto il personale sanitario per l’assistenza ai pazienti Covid-19 non risulta allo stato possibile assicurare sul territorio italiano la disponibilità di tali luoghi sicuri”, senza compromettere “la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid-19” (si veda approfondimento).

Quanto alla giurisprudenza, i Tribunali di Roma, Brescia e Ferrara hanno dichiarato discriminatoria le delibere comunali che limitavano l’accesso ai buoni spesa destinati al sostegno delle famiglie colpite dall’emergenza COVID ai soli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, escludendo quindi i titolari di un permesso ordinario per famiglia o lavoro, i titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo. I comuni hanno organizzato la distribuzione delle risorse dei c.d. “buoni spesa”, fondi stanziati dal Governo e dalla Protezione civile con l’Ordinanza 658 del 29 marzo u.s. per far fronte all’emergenza Covid19, quale forma di solidarietà alimentare ai soggetti più vulnerabili. ASGI, insieme a decine di altre associazioni, ha lanciato un appello alle amministrazioni locali con il quale ha indicato criteri di giustizia e ragionevolezza per la ripartizione dei contributi, nel rispetto della normativa vigente. L’Ufficio Nazionale contro le discriminazioni (UNAR) ha pubblicato le linee guida in materia di interventi di solidarietà alimentare affrontando la questione della distribuzione dei buoni spesa.

A livello di Unione Europea, è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM/2020/153 final). La proposta mira a sostenere l’agenda europea sulla migrazione fornendo ai responsabili delle politiche e delle decisioni dell’UE statistiche migliori e più tempestive; e a rafforzare la risposta alle sfide poste dalla migrazione. L’iniziativa migliorerà in particolare le statistiche europee sull’asilo e sulla gestione della migrazione fornendo una base giuridica per le statistiche che attualmente sono rilevate su base volontaria.

Il 16 aprile la Commissione ha adottato una guida sull’attuazione delle norme UE sulle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, nel contesto della pandemia. Ciò risponde alla richiesta di consulenza degli Stati membri sui modi per garantire la continuità delle procedure e nel rispetto dei diritti fondamentali. La guida è stata elaborata con il sostegno dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e dell’Agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera (Frontex) e in cooperazione con le autorità nazionali. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf

A livello internazionale,

  • Il Commissario dei Diritti dell’Uomo ha diffuso il proprio rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani in Europa, la parte 2.1. del rapporto è dedicata a richiedenti asilo e migranti;
  • Il Rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d’Europa per le migrazioni e i rifugiati e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali hanno pubblicato una nota congiunta sulle principali garanzie in materia di diritti umani applicabili alle frontiere esterne dei loro Stati membri;
  • La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović ha diffuso una Dichiarazione in cui chiede agli Stati europei di rilasciare gli stranieri in condizione di detenzione legata al COVID-19;
  • Il Comitato europeo dei diritti sociali ha presentato le proprie Conclusioni su numerosi casi, manifestando, tra le altre problematiche, una crescente preoccupazione circa il trattamento dei minori migranti, accompagnati o non accompagnati, in situazioni di irregolarità.

 

di Sara Morlotti, Ricercatrice Settore Legislazione Fondazione ISMU

Milano, 4.5.2020