- precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili
- interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro
- ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici
- obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero
- obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
- inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto
- limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
- possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto
- possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato
- mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi
- introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro
- eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka)
- potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.
Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.
L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo.
Le misure di protezione previste dal DL n. 83 del 2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Si estende il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.
Il decreto appena approvato segna dunque un’ulteriore e significativa tappa nel processo di rinnovamento delle procedure di ingresso per i c.d. migranti economici avviato dall’attuale esecutivo.
Nella scia dei precedenti, il decreto non interviene sulle parti più discusse della normativa in vigore – in particolare, non “sana” la mancanza di un canale di ingresso per la ricerca di lavoro, da molti e da molti anni auspicata – e, soprattutto, non cede alle richieste di una regolarizzazione per quanti già soggiornano in Italia e lavorano in modo irregolare. Al tempo stesso, esso ribadisce la necessità di una politica migratoria attiva – a fronte di un fabbisogno che più nessuno sembra mettere in discussione – che, giova ribadirlo, non può essere appiattita sugli obiettivi di contrasto all’immigrazione irregolare.
Sul piano squisitamente procedurale, il testo riafferma la volontà di semplificare le procedure d’ingresso, rendendole al contempo più celeri, anche attraverso un potenziamento degli organici che, in Italia e presso le rappresentanze italiane all’estero, gestiscono la complessa partita del rilascio di visti e nulla osta.
Sul piano sostanziale, il testo appena approvato sembrerebbe ispirato dal tentativo di ridurre l’imbarazzante gap tra piano legale e piano reale che da sempre caratterizza l’esperienza italiana. Ogni innovazione del quadro normativo e procedurale è stata infatti invariabilmente accompagnata dalla promessa di favorire l’immigrazione regolare contrastando quella irregolare. Tuttavia, mai era successo che venisse enfatizzato in maniera tanto esplicita l’obiettivo di combattere l’utilizzo improprio dei canali regolari. D’altro canto, i dati diffusi negli ultimi mesi sono impietosi nel denunciare la bassa percentuale di richieste di manodopera che culminano nella sottoscrizione di un effettivo contratto di lavoro.
Tale obiettivo di ripristino della legalità è ora perseguito con più mezzi: dall’obbligo, per il datore di lavoro, di precompilare la domanda in anticipo rispetto al click day così da consentire maggiori controlli alle sanzioni previste per chi, dopo avere inoltrato la domanda, non procede con la firma del contratto di lavoro; dalla fissazione di un tetto massimo per le domande di personale da impiegare nell’assistenza domiciliare (o nelle imprese di piccole dimensioni) alla interoperatività tra le banche dati coinvolte; per arrivare, infine, alle misure a tutela dei migranti vittime di sfruttamento lavorativo che prefigurano, per chi denuncia i propri sfruttatori, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno speciale e di entrare in un percorso di protezione e reinserimento socio-lavorativo.
Concentrandoci sul potenziale impatto delle novità introdotte dal decreto sulle richieste di ingresso “reali” – ovvero destinate a culminare in una effettiva assunzione – sicuramente positiva è la scelta di moltiplicare i click day, differenziando le scadenze per categorie professionali con la speranza che ciò possa servire a rendere meno complessa la gestione delle istanze presentate. Analogo il giudizio che si può dare riguardo alla trasmissione telematica dei documenti, così da poter evitare il passaggio agli Sportelli unici che, com’è noto, funzionano secondo un calendario di convocazioni che ha accumulato impressionanti ritardi.
Ugualmente positiva la decisione di ampliare le possibilità di lavoro regolare per gli addetti alla cura di anziani e persone con disabilità, attraverso la previsione di 10mila ingressi fuori quota mediati da agenzie per l’impiego, professionisti e organizzazioni datoriali. Decisamente condivisibili, inoltre, le nuove regole in materia di conversione dei permessi per lavoro stagionale attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo determinato o indeterminato, per di più fuori quota e garantendo 60 giorni di tempo per cercare un nuovo lavoro una volta concluso l’impegno stagionale.
Si può in definitiva affermare che le novità introdotte dal decreto in materia di governo delle migrazioni economiche vanno nella giusta direzione. Certo è che, come da tempo ribadiamo, al di là delle leggi, più o meno condivisibili, sono poi le condizioni di contesto a fare la differenza. E a fare la differenza, in senso purtroppo negativo, sono da sempre alcune criticità strutturali del sistema Italia. Tra di esse la diffusione dell’economia sommersa – talvolta con drammatiche contaminazioni con l’economia criminale –, il debole presidio istituzionale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’inefficienza della macchina burocratica (ribadita indirettamente nel corso della stessa conferenza stampa di presentazione del decreto, con la costatazione del passo da lumaca col quale marcia l’esame delle domande di regolarizzazione presentate ormai quattro anni fa).
Agire su tali criticità sarà dunque un passo indispensabile per invertire davvero la rotta e implementare un sistema di governo delle migrazioni economiche in grado di corrispondere ai fabbisogni dell’economia e della società.
di Laura Zanfrini, responsabile Settore Economia, Lavoro e Welfare
Milano, 4 ottobre 2024