Articolo 1
Origini, denominazione, natura e durata
1. La Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità, denominata anche Fondazione ISMU, trae le sue origini dalla “Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità” istituita per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e della Fondazione Opere Sociali Cassa di Risparmio delle Province Lombarde; la Fondazione ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 38203 del 29 giugno 1993.
2. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dal relativo regolamento di amministrazione con il quale sono disciplinati le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente.
3. Dopo la approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il regolamento sarà trasmesso all’Autorità di controllo.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2
La Fondazione ha sede a Milano.
Articolo 3
Scopo
1. La Fondazione ha lo scopo di diffondere la conoscenza dei fenomeni migratori e di favorire la crescita di una cultura dell’integrazione.
2. La Fondazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione realizza studi, ricerche e iniziative a livello nazionale e internazionale, aventi per oggetto le migrazioni, con specifico riferimento alla mobilità e all’integrazione socio-culturale delle persone.
4. A tale fine, la Fondazione promuove la ricerca scientifica rivolta ai bisogni ed alle necessità di una moderna società multietnica attraverso:
a) la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni sul fenomeno delle migrazioni e sui rapporti interetnici;
b) la promozione di studi, ricerche ed analisi diretti alla realizzazione di progetti attinenti al fenomeno della multietnicità da realizzarsi anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati;
c) la formazione, la riqualificazione e l’orientamento professionale, finalizzati al reinserimento nel paese di origine o alla permanenza nel paese di accoglienza, delle popolazioni immigrate;
d) l’informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti in ordine al fenomeno ed ai rapporti di cui sopra, anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali.
5. Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione può promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali; può altresì partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, sia sul territorio nazionale che all’estero.
6. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune e purché ciò non comporti l’assunzione di rischi e responsabilità illimitate, iniziative congiunte con altri istituti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.
Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori nelle materie oggetto delle sue finalità;
- promuovere la realizzazione di progetti attinenti alle migrazioni e alla convivenza interculturale;
- promuovere studi e ricerche del cambiamento demografico e dei processi di formazione e valorizzazione del capitale umano, nella società italiana e nel panorama internazionale, anche con riferimento alle sue ricadute sul fronte dei flussi migratori;
- promuovere studi, ricerche e analisi dirette alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione delle differenti espressioni culturali degli stranieri soggiornanti in Italia e alla individuazione di percorsi d’integrazione sociale;
- svolgere e coordinare l’attività di assistenza tecnica, in correlazione con la formazione anche per conto di enti e di organismi italiani, stranieri e internazionali;
- realizzare, gestire, acquistare, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- provvedere alla raccolta e alla diffusione di dati, documenti e materiale bibliografico per assicurare un servizio di documentazione e consulenza;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
Articolo 5
Fondatori Successivi
Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico e privato, persona fisica o giuridica, che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, concorra all’incremento ed allo sviluppo del patrimonio e nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6
Aderenti
1. Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante donazioni in denaro annuali o pluriennali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.
Articolo 7
Sostenitori
1. Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo o con attribuzioni di beni materiali o immateriali.
Articolo 8
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione già conferito dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde alla Fondazione Cariplo I.S.MU. e dal complesso dei beni mobili e delle attrezzature già conferiti dalla Fondazione Opere Sociali Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde alla Fondazione Cariplo I.S.MU.;
b) dal complesso dei beni mobili e immobili successivamente acquisiti.
2. Esso si incrementa per effetto:
a) dei conferimenti dei Fondatori successivi e di altri enti e soggetti con espressa destinazione a patrimonio;
b) di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
c) di lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
d) delle sopravvenienze attive non utilizzate e non trasferite ai successivi esercizi;
e) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Articolo 9
Mezzi finanziari diretti all’esercizio dell’azione
Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:
a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati ad incremento del patrimonio;
c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
d) eventuali corrispettivi derivanti dalla cessione di beni o servizi.
Articolo 10
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- l’Assemblea Generale.
Articolo 11
Consiglio di Amministrazione
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, di cui tre nominati dalla Fondazione Cariplo e sei dai Fondatori Successivi in base al rapporto tra l’entità del conferimento di ciascuno di essi e l’ammontare del patrimonio/fondo di dotazione, fermo restando che, nel caso la proporzione dia luogo a frazioni, le nomine non assegnate in base ai numeri interi spettano progressivamente ai soggetti cui corrispondono le frazioni più alte o, in caso di parità, a quelli di essi che abbiano effettuato il maggior apporto complessivo ovvero, in caso di parità di apporto, al Fondatore Successivo che rivesta tale qualifica da più tempo.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi con decorrenza dalla data del suo insediamento e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
4. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
5. Il Presidente della Fondazione, due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all’anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all’avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.
6. Decade dalla carica il Consigliere chi, senza giustificato motivo, non partecipa atre riunioni consecutive.
7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.
8. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.
9. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.
Articolo 12
Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dall’Assemblea Generale, il piano annuale di attività della Fondazione;
b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
c) adottare eventuali regolamenti interni;
d) approvare la struttura organizzativa della Fondazione su proposta del Segretario Generale;
e) deliberare i limiti di spesa cui dovrà attenersi il Segretario Generale per la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e per il conferimento degli incarichi professionali;
f) deliberare l’assunzione del personale dipendente su proposta del Segretario Generale;
g) deliberare i provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente nonché i provvedimenti relativi alla risoluzione dei contratti, all’irrogazione di sanzioni disciplinari e al trattamento di quiescenza;
h) predisporre ed approvare il bilancio d’esercizio o il rendiconto annuale;
i) predisporre ed approvare l’eventuale documento di programmazione economica della Fondazione;
j) deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
k) deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
l) eleggere il Presidente della Fondazione;
m) nominare il Segretario Generale;
n) determinare l’ammontare delle indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori
o) determinare la misura del compenso spettante al Segretario Generale;
p) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
q) Nominare i Fondatori Successivi, gli Aderenti ed i Sostenitori.
3. Il Consiglio di amministrazione determina inoltre la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l’attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo, di Sostenitore e di Aderente.
Articolo 13
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato obbligatoriamente per le competenze a esso attribuite dal presente statuto e ogni qualvolta se ne rende necessaria la sua convocazione nei modi e nelle forme statutariamente previste.
2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell’adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Nell’avviso sono previste due convocazioni, delle quali la seconda solo eventuale per il caso di mancato raggiungimento, ai fini deliberativi, delle maggioranze richieste in prima convocazione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.
6. Salvo quanto previsto al successivo articolo 23, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
7. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio dei Revisori.
8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Articolo 14
Presidente
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto; dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte a terzi sia in giudizio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.
Articolo 15
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea Generale.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull’esecuzione delle delibere adottate, sull’andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
3. Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nomina avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, rende dichiarazioni a nome della Fondazione, rilascia procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.
Articolo 16
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale dura in carica cinque esercizi e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio.
2. Sovrintende all’andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.
3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di amministrazione e del Presidente.
4. Adotta gli atti di amministrazione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
5. Predispone la proposta di struttura organizzativa della Fondazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Conferisce gli incarichi professionali ed assume il personale dipendente nei rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
7. Firma i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
8. Partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente della Fondazione.
10. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio di Amministrazione anche all’interno del Consiglio medesimo.
Articolo 17
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì il controllo legale dei conti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Generale.
3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti che il Codice Civile richiede per lo svolgimento della carica di Sindaco presso le società per azioni.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica cinque esercizi e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio; i suoi membri possono essere confermati.
5. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.
6. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 13 del presente Statuto.
Articolo 18
Revisione legale dei conti
1. La revisione legale dei conti può essere demandata a un revisore o una società di revisione, incaricati dall’Assemblea Generale su proposta motivata del Collegio Sindacale, tra gli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti
di gestione;
- verifica della corrispondenza del Bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della conformità degli accertamenti eseguiti alle norme che la disciplinano;
- espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul Bilancio d’esercizio.
3. L’incarico conferito al revisore o alla società di revisione ha la durata di cinque esercizi e scadrà con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio.
Articolo 19
Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale è composta da uno o più rappresentanti dei Fondatori, dei Fondatori successivi, degli Aderenti e dei Sostenitori.
2. Il numero dei rappresentanti è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli apporti patrimoniali e dei contributi alla Fondazione secondo le modalità e le proporzioni stabilite nel regolamento di amministrazione.
3. Si riunisce almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. All’Assemblea Generale compete:
a) approvare le linee generali dell’indirizzo culturale e delle attività della Fondazione;
b) formulare proposte per le attività da svolgere;
c) formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione;
d) nominare i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori.
5. L’Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni dell’Assemblea Generale possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; in tal caso, l’Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Articolo 20
Compensi
Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e al Segretario Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo e un’indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
Articolo 21
Personale
La Fondazione si avvale di personale assunto con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e/o a tempo determinato, in rapporto di consulenza interinale, secondo la normativa vigente.
Articolo 22
Bilanci d’esercizio
1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Nella seduta precedente all’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio il Consiglio di Amministrazione discute e approva una proposta di bilancio che sottopone al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relativa relazione. È facoltà del Consiglio di Amministrazione predisporre, prima di ogni esercizio, un bilancio preventivo economico, ecc.
3. La struttura del bilancio d’esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa come previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Articolo 23
Scioglimento e modificazione della Fondazione
1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall’Autorità Regionale a norma dell’articolo 27 del codice civile.
3. Le attività nette che residueranno dopo la chiusura della liquidazione, in caso di scioglimento della Fondazione, saranno devolute ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ISMU.
Articolo 24
Modificazioni statutarie
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.







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